Attività

Medicina del lavoro: prevenire è sempre meglio che curare

Una branca della medicina sempre più importante per le organizzazioni: una tutela per i dipendenti e una serie di buone pratiche per rendere il luogo di lavoro un ambiente sicuro e confortevole.

Se il cognome Ramazzini non vi dice nulla tranquilli, perché occorre tornare indietro di quasi quattrocento anni, più precisamente al 1633, per trovarne notizie: questo è infatti l’anno di nascita di Bernardino Ramazzini, medico, scienziato, accademico e scrittore italiano ma soprattutto fondatore e padre della medicina del lavoro.

La sua opera più celebre, il De morbis artificum diatriba del 1700, è la prima pubblicazione che si interroga sui rischi correlati all’attività lavorativa attraverso l’osservazione delle condizioni di lavoro degli agricoltori e che prova a comprendere l’associazione tra ambiente e salute e ipotizza un’origine ambientale di ogni patologia; da qui la necessità di raccogliere la storia lavorativa di ogni paziente per prevenire e ridurre i disturbi causati dall’attività professionale.

La riflessione che ne è scaturita nei secoli a venire pone l’accento sulle responsabilità che le aziende e i datori di lavoro hanno nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori: favorire un ambiente salubre e informare sui rischi legati alla propria mansione è compito imprescindibile di ogni organizzazione seria che tutela i suoi lavoratori.

EDUCatt si impegna da anni in questa direzione prevenendo, diagnosticando e curando eventuali malattie professionali e salvaguardando la salute del lavoratore in tutti gli ambienti professionali.
La medicina del lavoro attraverso lo studio di materie come l’ergonomia e lo stress da lavoro correlato è rivolta a tutelare il lavoratore che viene esposto a diversi rischi quali l’utilizzo di videoterminali, agenti fisici (rumore e vibrazione) e agenti biologici (batteri e virus).

Cosa dice la legge a riguardo? Come previsto dal Decreto Legislativo 81/08, dopo aver valutato nel DVR (Documento Valutazione Rischi) i rischi ai quali sono esposti i lavoratori della sua azienda, ogni datore di lavoro deve nominare il proprio medico competente che visiona e valuta il documento di valutazione dei rischi, predisponendo il relativo piano di sorveglianza sanitaria aziendale.

Per la nostra Fondazione la funzione è affidata a un professionista integrato pienamente nella realtà della Fondazione: il vantaggio è senza dubbio quello di valorizzare il rapporto tra il lavoratore e il professionista, mettendo al centro l’attenzione per il valore dell’individuo, instaurando un rapporto così più stretto e personalizzato sulla storia lavorativa di ciascuno.

Per il Dott. Franco Saporiti, medico coordinatore per la Medicina del lavoro di Università Cattolica ed EDUCatt, gli obiettivi di una medicina preventiva efficace sono molteplici: senza dubbio il mantenimento e la promozione della salute e della capacità lavorativa, cui segue un miglioramento dell’ambiente di lavoro e del lavoro stesso per renderli compatibili a esigenze personali di sicurezza e di salute. Queste azioni rientrano nelle linee guida della sorveglianza sanitaria che si concretizza attraverso diversi step programmati e a cadenza regolare.

La visita medica preventiva, ad esempio, necessaria per verificare l’assenza di problemi di salute nel lavoratore o eventuali controindicazioni che impedirebbero il normale svolgimento della sua attività lavorativa; la visita medica periodica, con il fine di monitorare la salute del lavoratore ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione. Le visite mediche di controllo hanno cadenza generalmente annuale, salvo i casi in cui la legge predispone diversamente o a richiesta del medico competente, in funzione del rischio lavoro-correlato.

Tutti i dati raccolti concorrono a stilare una sorta di “passaporto del lavoratore”, la cartella sanitaria e di rischio che da quest’anno per il nostro Ateneo è stata digitalizzata, favorendo ancora di più lo scambio di informazioni e agevolando il lavoro d’ufficio dell’organizzazione delle pratiche. Un documento contenente questo tipo di informazioni è subordinato alle norme relative al trattamento e alla protezione dei dati particolari, gli ex “sensibili”; non comporta il consenso del lavoratore in quanto è un atto previsto dalla legge ed è autorizzato periodicamente, in automatico, dall’Autorità garante della privacy. L’accessibilità ai dati è consentita al medico competente e al lavoratore stesso, ma è preclusa a qualunque altra figura aziendale e perfino al datore di lavoro che deve conservare la cartella senza consultarla.

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